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Distributori di metano in rete domestica. Nuova frontiera nella distribuzione del metano per autotrazione
 

 Nella Gazzetta ufficiale del 30/7/2010 (S.O.)  è stata pubblicata la legge 30/07/2010 di conversione del D.L. 31.maggio.2010, n. 78,  col  quale, all'art. 51, viene resa libera l'installazione di distributori di metano per autotrazione con prelievo dalla rete domestica.  La portata della disposizione è enorme giacché consente ai privati di poter rifornire le proprie vetture funzionanti a metano prelevando il gas dalla propria rete domestica.

 

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78       

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) (GU n. 125 del 31-5-2010  - Suppl. Ordinario n.114)

 

1. L'installazione di  impianti  fissi  senza  serbatoi  d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta  di gas naturale per autotrazione e' subordinata  alla  presentazione  di una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5  del  presente  articolo  da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
  2. Fatta salva la disciplina comunitaria in  materia  di  prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio  di accumulo per il rifornimento a carica  lenta  di  gas  naturale,  per autotrazione, con una capacita' di compressione  non  superiore  a  3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15  del  decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  con  decreto   del   Ministro dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  L'impianto,  costituito  dall'apparecchio,  dalla  condotta  di adduzione del gas e della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego  del  gas naturale, e di cui alla legge 1o marzo 1968,  n.  186,  e  successive modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
  4.  Sono  abilitate  all'installazione,  allo  smontaggio  e   alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi  i  requisiti  stabiliti dal decreto adottato ai sensi  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma 13, lettera a),  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio,  industria ed artigianato e che esercitano le attivita' di:  

   a) impianti di produzione, di trasporto, di  distribuzione  e  di utilizzazione dell'energia  elettrica  all'interno  degli  edifici  a
partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente distributore;
    b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo  stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto  di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.
  5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente  articolo, non necessitano, in  ogni  caso,  di  autorizzazione  in  materia  di prevenzione  incendi.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  da   parte dell'autorita' competente per la prevenzione incendi,  di  effettuare controlli, anche a campione, ed  emettere  prescrizioni.  La  mancata esibizione  della  dichiarazione  di  conformita'  dell'impianto,  in occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle  sanzioni,  in relazione alla tipologia di  attivita'  in  cui  viene  accertata  la violazione, previste dal  decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo 11-quaterdecies, comma  13,  lettera   a),  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19  dicembre  1994, n. 758.
  6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui  al  comma  1  e' assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.  

  7. ..omissis...

                                                                               Carlo Ezio Teramani

                                                                                Consulente accise

 
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